Tribunale di Rovigo: non sono giustificate da “ragioni oggettive” le successioni di contratti a termine oltre i 36 mesi
[gview file="http://www.studiolegaleberloco.it/web/wp-content/uploads/2016/03/sent.-Trib.-Rovigo-101-del-2016.pdf"] Con la sentenza n. 101/16 anche il Giudice del lavoro di Rovigo, conformandosi alla recente giurisprudenza, ha confermato che " non sussistano “ragioni oggettive” giustificanti la successione di contratti a termine nel comparto scuola nel momento in cui venga superato un limite congruo, il quale va identificato in quello di trentasei mesi, imposto dall’art. 5, co. 4 bis del d.lgs. n. 368/2001, applicabile anche ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, ed in particolare anche al comparto scuola (come peraltro sostenuta nel procedimento C-3/10, Affatato, dal Governo italiano nelle sue osservazioni scritte)...
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