Danno da mancato insegnante di sostegno: il Tar Campania indica i parametri per la liquidazione del risarcimento danni.

Scuola: per il sostegno negato il Tar apre a maxi-risarcimento.

Nell’ipotesi in cui ad un allievo in condizione di disabilità (ex L. 104/92), sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita, le famiglie del disabile possono chiedere il risarcimento al Miur.

Il danno da mancato insegnante di sostegno deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie:

  • dinamico-relazionale, cioè la mancanza dell’insegnante protratta per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e aiuto a cui la figura dell’insegnante di sostegno è deputata, e
  • da sofferenza. Si pensi, infatti, alle sofferenze e i patemi d’animo che il disabile prova nel ritrovarsi nell’aula privo del supporto dell’ insegnante di sostegno che, invece, avrebbe dovuto garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”!

Questo è quanto stabilito dal TAR Campania-Napoli, sezione IV, nella sentenza 24 luglio – 2 dicembre 2019, n. 5668 (testo in calce).

Si segnala la sentenza affinchè tutti i genitori di alunni disabili a cui venga negato il sostegno adiscano l’autorità giudiziaria invocando il risarcimento del danno, affinchè lo spauracchio di dover pagare e risarcire il danno induca il MIUR a non lucrare sul risparmio derivante dalla mancata nomina dell’insegnante di sostegno in danno di ragazzi già sfortunati.

E’ una lotta di civiltà, di integrazione che va combattuta fino in fondo.

La liquidazione del danno non patrimoniale

Per individuare a quale livello della “scala di sofferenza” si colloca la fattispecie in esame, il TAR, in ordine ai contenuti del danno dinamico – relazionale, ha utilizzato i seguenti parametri di valutazione:

  1. il fattore “tempo della privazione”, da calcolarsi in termini di mesi o dell’intero anno scolastico;
  2. l’eventuale reiterazione della mancata assegnazione laddove sia allegata dai ricorrenti la “recidiva” quale mancata o ritardata assegnazione anche negli anni scolastici precedenti;
  3. la tipologia di disabilità (disabilità grave, art. 3 comma 3, oppure meno grave, art. 3 comma 1 della l. 104/92);
  4. il grado di scuola frequentato (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo o secondo grado) e la classe di appartenenza, nonché il tempo trascorso a scuola (se siano ad esempio praticate terapie extra scolastiche o meno);
  5.  il contesto familiare di riferimento (se vi sia supporto della famiglia; se vi siano altri figli disabili; se i genitori lavorino tutti e due o meno).

La vicenda

La IV sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, nella sentenza depositata il 2 dicembre, in accoglimento del ricorso, ha annullato i provvedimenti con cui il dirigente scolastico aveva assegnato solo 12 ore di sostegno, anziché 40, ad un’alunna disabile, come pure il P.E.I. (relativo all’A.S. 2018/19) nella parte ove non assegnava alla minore il numero massimo di ore di sostegno scolastico, nonché i provvedimenti coi quali il MIUR aveva determinato l’organico dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2018/19, assegnando all’Istituto Scolastico frequentato dalla minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell’istituto.

Ha poi quantificato  il danno non patrimoniale subito dalla minore  valutandolo a livello 4 della “scala di sofferenza” elaborata dalla Sezione, per un totale di euro 1320 per i quattro mesi di scuola trascorsi senza le ore di sostegno.

Nuovi ricorsi

La sentenza del Tar Campania non è la prima in materia, infatti nel corso degli anni, soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10 i pochi Tribunali aditi si sono sempre più espressi a favore dei ricorrenti, affermando con forza il diritto costituzionale all’istruzione dei bambini e dei ragazzi con disabilità. La sentenza 80/10 riguarda in particolare le situazioni di gravità, che non possono essere sacrificate ad esigenze di bilancio. Ad esse, dunque, devono essere assegnate le ore previste, ricorrendo a risorse in deroga.

Tuttavia, la situazione non è migliorata, anzi! Basti pensare che oggi un docente di sostegno su tre è precario e uno studente su tre, tra quelli con disabilità, non ottiene le ore di sostegno previste dalla certificazione medica. 

Secondo una stima pubblicata in data 23.12.19 su “Il Messaggero” sono circa 100mila le famiglie senza sostegno, in tutto o in parte, e che possono legittimamente chiedere un risarcimento al Miur, per poi sperare di non ritrovarsi più in situazioni simili.

Solo con una valanga di ricorsi si potrebbe giungere ad una eventuale intervento concreto, così come è accaduto ad es. con la maxi assunzione prevista dalla Buona Scuola, avvenuta solo dopo milioni di risarcimenti ai docenti precari.

Per maggiori info, scrivere a: avv.berloco.grazia@gmail.com, oggetto: risarcimento per sostegno negato.

 

Download (PDF, 564KB)