VITTORIA DEI PRECARI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA!

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LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CAMBIA PER SEMPRE IL METODO DI RECLUTAMENTO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Terremoto nella pubblica amministrazione e per le casse dello Stato: ogni lavoratore precario che ha svolto più di 36 mesi di servizio a tempo determinato va stabilizzato, cioè deve firmare un contratto a tempo indeterminato. Lo si ripete da anni, ma adesso è stata scritta la parola fine ad una lunga e tormentata vicenda. A farlo sono stati i giudici della Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo che con questa storica sentenza, giunta questa mattina in rue du Fort Niedergrünewald, Lussemburgo-Kirchberg alle ore 9 e 30, al culmine di una lunga vertenza giudiziaria, hanno ineludibilmente riconosciuto il diritto all’assunzione dei precari della scuola sancendo l’illegittimità dei contratti a termine. La Corte di Giustizia ha accertato la violazione della Direttiva CE del 1999 da parte dello Stato Italiano che, per 15 anni, ha illegittimamente abusato nella reiterazione dei contratti a termine per provvedere alla copertura di posti vacanti d’insegnamento, in assenza di ragionei oggettive.
La clamorosa soccombenza dello Stato, peraltro già preannunciata nelle Linee Guida sulla Buona Scuola del governo Renzi, che aveva annunciato un piano di stabilizzazioni per 148.000 docenti precari inseriti nelle graduatorie, giunge in un momento politico delicato per le politiche del lavoro. Tra jobs act e articolo 18 infatti ora il governo dovrà fare i conti con tutti quei precari che già da anni si erano rivolti al giudice del lavoro per ottenere il passaggio del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, e le cui cause sono state sospese dai giudici del lavoro italiani proprio in attesa della sentenza della corte di giustizia europea, e che adesso inevitabilmente si avvieranno verso sentenze di vittoria per i lavoratori.
Migliaia i ricorsi depositati in questi ultimi anni da parte di insegnanti e personale Ata, per vedere trasformato in contratto a tempo indeterminato il proprio contratto a termine ripetuto negli anni nonché il risarcimento dei danni e la ricostruzione della carriera con il riconoscimento degli scatti stipendiali di anzianità anche ai precari. Molte le vittorie in passato, ma tantissimi i processi in corso nei Tribunali del Lavoro sospesi proprio in attesa della sentenza odierna, e che adesso sono destinati ad aumentare a causa dell’effetto “Lussemburgo”, con migliaia di docenti e non docenti che si riverseranno nelle aule di tribunale. Questo perché le sentenze interpretative della Corte di Lussemburgo sono vincolanti per i giudici nazionali, i quali dovranno uniformarsi al diritto comunitario.
Lo Stato è chiamato a pagare un conto molto salato, reo di avere violato come datore di lavoro il “Principio comunitario di Non discriminazione” tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni ma anche di una somma stratosferica da versare ai lavoratori della scuola che hanno chiesto di essere risarciti, come peraltro prevede il decreto legislativo 368/2001 con il quale il governo Berlusconi era stato costretto a recepire la Direttiva 70/99 CE sulla prevenzione degli abusi dei contratti a termine nella scuola e nella pubblica amministrazione.
La sentenza odierna sarà efficace per tutto il settore pubblico, con effetti devastanti in tutti quei settori della pubblica amministrazione in cui esiste il fenomeno della reiterazione dei contratti a termine: oltre le scuole gli enti locali, il comparto sanità, università, Vigili del Fuoco e dipendenti della croce rossa; indispensabile sarà però avviare le procedure per presentare ricorso dinanzi al giudice del lavoro territorialmente competente per potersi avvalere degli effetti della storica sentenza odierna.
Centinaia di migliaia di precari con almeno 36 mesi di servizio potranno essere assunti a tempo indeterminato e essere lautamente risarciti.
Per info sui ricorsi CHIAMARE ESCLUSIVAMENTE IL 348 3660911 SOLO DALLE ORE 12.00 – 13.00 e 18,30 – 19.30

o scrivere una mail a uglscuolabari@gmail.com

qui il comunicato stampa della CGE: http://www.tecnicadellascuola.it/images/01allegati/00AllegatiCollaboratori/cp140161it.pdf