Precari scuola: anche la Corte di Appello di Bari riconosce gli scatti di anzianità

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Il tema del riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, dell’anzianità di servizio ai precari della scuola è stato finalmente discusso anche dalla Corte di Appello di Bari.
A distanza di molti anni dalle pronunce dei giudici di primo grado, la Corte con sent. n. 3065 pubblicata il 14.12.15 rigetta in toto la tesi difensiva del Miur, definita “inapproriata”, confermando invece le argomentazioni di una docente assunta a tempo determinato che lamentava il diverso trattamento economico per il sol fatto di essere “precaria” anzichè “di ruolo”.
Da tale discriminazione, infatti, discende il fatto che al lavoratore, quando lavora come “precario”, è riconosciuto un perenne “inquadramento zero” (dove a zero anzianità di servizio corrisponde il minimo dello stipendio tabellare), mentre al lavoratore “in ruolo” con medesima anzianità di servizio effettiva sono riconosciuti gli scatti periodici stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva di comparto.
Ma v’è di più!
L’illegittima disparità di trattamento si riscontra anche in relazione alla valutazione del punteggio maturato: il servizio maturato dalla docente in regime di precariato (a t.d.) a tempo determinato dà diritto ad un punteggio dimezzato rispetto a quello maturato “in ruolo” (tanto accade per ogni graduatoria di servizio: ad esempio per le graduatorie sulla mobilità interna o per quella del personale soprannumerario, così come stabilito nelle normative che regolano l’inserimento e l’aggiornamento nelle singole graduatorie di servizio).
Ed ancora, l’inaudita discriminazione spiega i propri effetti al momento dell’immissione in ruolo ove, in sede di inquadramento, al neo immesso in ruolo (ex precario) non è affatto riconosciuta l’intera anzianità di servizio fino ad allora maturata nel senso che solo i primi quattro anni di servizio (pre ruolo) sono riconosciuti per intero, mentre per il periodo eccedente valgono solo i 2/3.
Da tanto discende che il lavoratore, anche quando è immesso in ruolo non riceve una retribuzione corrispondente alla sua effettiva anzianità di servizio ma, per il sol fatto di essere stato (un tempo) precario, consegue gli aumenti stipendiali connessi al raggiungimento dei vari “gradoni” tipici del contratto collettivo del comparto scuola, con “puntuale ritardo” rispetto a chi ha maturato la propria anzianità di servizio in adempimento di un contratto a tempo determinato.
La suddetta condotta è resa in palese violazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che così recita: “Clausola 4: Principio di non-discriminazione: per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
Ogni regolamentazione emessa in violazione del suddetto principio deve essere disapplicata dal Giudice nazionale.
Tale tesi è stata seguita anche dalla Corte di Appello di Bari che, in assenza delle ragioni obiettive che potessero giustificare un diverso trattamento, ha confermato la sentenza di 1° grado che ha dichiarato il diritto del lavoratore precario alla ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazione i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato, ed ha condannato il Miur al pagamento delle relative differenze retributive.