Tutela dei lavoratori precari della scuola: la Corte di Giustizia riapre il fronte di una battaglia infinita.

Spetta al giudice nazionale valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi ai principi comunitari di cui alla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE.

Sciogliendo la riserva sulle questioni pregiudiziali sollevate in materia scolastica (e non solo!), con la nota sentenza “Mascolo” del 26 novembre 2014 la Corte Europea ha correttamente disposto che la totale assenza di limiti al rinnovo dei contratti a tempo determinato, pur se finalizzata a una futura quanto eventuale immissione in ruolo, non soddisfa le esigenze di cui alla clausola 5 punto 1 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE, costituendo perciò pratica abusiva. Alla pronuncia della citata sentenza “Mascolo” sono seguite numerose sentenze dei giudici nazionali che, muovendo dal principio di prevalenza del diritto comunitario, hanno disapplicato le norme interne di d. scolastico ostative all’accordo quadro (ovvero l’art.4, comma 14-bis, legge n.124/1999 e l’art.10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001) ed hanno applicato l’art. 5 comma comma 4 bis del d.lgs 368/01, unica norma nazionale che recepisce la clausola 5 dell’accordo quadro, riconoscendo la costituzione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato per avvenuto superamento dei 36 mesi di lavoro precario, oltre il risarcimento (cfr. Tribunale di Napoli – dott. Coppola del 21.1.15, cfr. Trib. Crotone sent. nn 116-117-118 del 2015). Sul tema si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 27363/14 depositata il 23/12/14, ha ritenuto l’applicabilità dell’art. 5, comma 4-bis di cui sopra al precariato pubblico, con costituibilità di contratto a tempo indeterminato. In particolare, aderendo alla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ovvero alla sentenza “Carratù” e ordinanza “Papalia” del 12.12.13, nonché in maniera implicita alla nota sentenza MASCOLO del 26/11/14, ha indicato sia disposizione (art. 5 comma 4 bis del d.lgl. 368/01) che sanzione (costituzione del contratto). La Corte ha statuito alle pagg 6 e 7, punto 3.1) che spetta al giudice nazionale valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi”, rendendo effettiva la conversione dei contratti di lavoro da determinato ad indeterminato di tutti i rapporti a temine successivi con lo stesso datore di lavoro pubblico, dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio precario, in applicazione dell’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs n. 368/2001. Con tale sentenza, pertanto, la Cassazione conferma, riferendole genericamente a tutto il pubblico impiego, le parole della Corte europea sull’applicabilità del “tetto” dei trentasei mesi ex art. 5 , comma 4-bis del D.Lgs. 368/2001, oltre il quale scatterebbe l’immissione “in ruolo” senza concorso specifico. Altri Tribunali, invece, hanno riconosciuto soltanto il risarcimento danni, cfr. tra tutte sent del Trib di Roma del 7.1.15, nella causa recante il n. rg 34954/2011 (giudice Cosentino), che ha dichiarato illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati con il docente precario ed ha condannato il Miur al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità risarcitoria pari all’ammontare di 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto dalla stessa percepita, oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo. Ha, altresì, dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire gli scatti biennali di stipendio a partire dal secondo anno di contratto annuale in misura pari al 2,5% sullo stipendio.

Perché fare ricorso?
Perché l’intervento promesso (sempre se attuato!) dall’attuale Governo con il “decreto della buona scuola” non sarà infatti sufficiente a mettere in linea le disparità perpetrate nel corso di decenni con i rilievi sollevati dalla Corte Europea. L’annuncio della stabilizzazione di circa 150.000 precari è infatti destinato, laddove si tramutasse effettivamente in provvedimento legislativo, ai soli insegnanti inseriti nelle Gae. Sta di fatto che ad oggi, il fantomatico decreto promesso in questi giorni dal Governo (la cui bozza era prevista addirittura per il 3 marzo 2015) cede il posto ad un eventuale disegno di legge: il governo italiano in pratica fa marcia indietro sulla “buona scuola” facendo saltare la stabilizzazione dei 150mila precari che dovranno sicuramente aspettare, e non certo tempi brevi, dato che per stabilizzare i docenti, metterli a ruolo, costruire l’organico funzionale di ogni istituto, ci vogliono molti mesi. Non si riuscirebbe nell’impresa neppure se il Parlamento approvasse tutto entro l’estate! L’unica tutela certa del precario è un provvedimento del Giudice del Lavoro.

Come fare ricorso
Tutti i docenti (abilitati e non) che abbiano sottoscritto contratti a tempo determinato con l’ amministrazione scolastica ed abbiamo superato i 36 mesi di precariato ( più di 3 incarichi annuali, non per supplenza breve) possono presentare ricorso al Giudice del Lavoro del luogo in cui hanno sottoscritto l’ultimo contratto.
Obiettivo del ricorso: il riconoscimento della conversione/costituzione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, oltre al risarcimento danni e riconoscimento degli scatti di anzianità.

ISTRUZIONI PER L’ADESIONE
Primo passo
In allegato troverà:
1. La lettera di impugnazione: Chi ha lavorato per scuole statali deve inviare la lettera al MIUR per interrompere i termini di prescrizione il cui indirizzo è: Viale Trastevere 76/A, 00153 ROMA. L’invio deve essere effettuato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (avendo cura di conservare le ricevute di invio e di ritorno del plico).
2. Autocertificazione reddituale: questo documento attesta che Lei ha un reddito FAMILIARE annuo (comprensivo dei familiare conviventi) inferiore ad euro € 34.107,72. In tal caso, Lei è esentato dal dover pagare il contributo unificato (un contributo di spese di giustizia richiesto dalla legge, pari a € 259,00). Quindi, qualora la Sua famiglia (esattamente i soggetti che sono nel suo stato di famiglia) abbia un reddito inferiore a tale soglia, Lei dovrà stampare, compilare e firmare il documento. Qualora invece il reddito della Sua famiglia superi la predetta soglia, Lei dovrà pagare il Contributo Unificato di euro 259,00. Il contributo unificato non è ad personam, ma a ricorso; pertanto, nel caso di più ricorrenti, tale costo va diviso tra il numero degli stessi.
3. Iscrizione al sindacato UGL (facoltativo).

Costo del ricorso /Coordinate bancarie.
Il versamento da effettuare per tale ricorso è di euro 634,40 ad personam (comprensivo di spese di fatturazione) se il Suo reddito familiare è inferiore ad euro €34.107,72. In caso contrario, dovrà versare la somma di euro 893,40 comprensiva di Contributo Unificato. Relativamente alla causale del versamento, La preghiamo di scrivere: “Ricorso GDL 2015 + il nominativo del ricorrente”.
Conto BancoPosta – Intestatario: BERLOCO GRAZIANGELA – Codice Iban: IT08I0760104000000062873294 – Codice Bic/Swift: BPPIITRRXXX

Secondo passo
L’invio della documentazione.
Vanno anticipate via mail al seguente indirizzo avv.berloco.grazia@gmail.com:
– la copia di tutti i contratti di lavoro e /o certificati di servizio,
– un riepilogo in formato elettronico di tutti i contratti di lavoro e della Sua situazione personale,
– copia dell’avvenuto versamento del costo del ricorso.
Successivamente lo studio scrivente Le invierà una mail con in allegato:
– mandato professionale
– accordo professionale
Da ultimo, Lei dovrà spedire via posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, la seguente documentazione all’indirizzo Via GIACOMO TRITTO N. 5 – ALTAMURA – 70022 (BA):
1. originale mandato professionale firmato
2. originale accordo professionale compilato e firmato
3. originale autocertificazione reddituale (solo nel caso in cui il Suo reddito familiare è inferiore ad euro 34.107,72) compilata e firmata
4. originale iscrizione UGL compilata e firmata
5. una fotocopia di un Suo documento di identità e codice fiscale
6. una fotocopia della lettera di impugnazione dei contratti e delle ricevute di spedizione e di ritorno (se già in vostro possesso) di tale lettera
7. una copia di tutti i contratti di lavoro stipulati con le scuole (tutti quelli in Vostro possesso, non importa quanto siano vecchi), e dei certificati di servizio in possesso
8. una copia dell’ultima busta paga.
Lo studio dell’Avv. Berloco e l’UGL Bari – comparto scuola, rimangono a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

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