I giudici contro l’esodo degli insegnanti: ordinanza del Tribunale di Trani che condanna il Miur e restituisce serenità a migliaia di famiglie.

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Assegnazioni sedi –
Tribunale di Trani, sez. lav – Ordinanza cautelare n. 28744 del 16.09.16:
illegittima l’assegnazione, il Miur condannato ad assegnare una docente di scuola primaria nell’organico di una delle sedi disponibili nell’ambito di prima preferenza.

Ad agosto lo studio legale Berloco – Giannuzzi Cardone ha depositato i primi ricorsi cautelari al giudice del lavoro per denunciare l’illogica ed illegittima condotta dell’Amministrazione scolastica che ha comportato numerose, assurde situazioni, così, docenti con maggior punteggio, sono stati assegnati in sedi distanti, ed altri – a parità di condizioni e a parità di sedi richieste ma con punteggio inferiore sono stati assegnati in sedi vicine, pur essendovi posti più che sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità. Insomma, in tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

A distanza di qualche settimana dall’avvio dei cautelari, molti dei quali sono ancora in corso di causa, è stata pubblicata – in data odierna – la prima ordinanza che in Puglia ha deciso in materia, e che ha accolto totalmente le ragioni di una docente di scuola primaria.
In particolare, il Tribunale di Trani, Giudice del lavoro Giuseppe Di Trani, con ordinanza cautelare n. 28744 ha dichiarato illegittima l’assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate nelle preferenze, per palese violazione “del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l’amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”.

Nel caso di specie l’istante ha partecipato alla “fase C” delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017, e cioè al piano straordinario previsto per a.s. ora in corso, dalla Legge n. 107/2015, art. 1, comma 108, e disciplinato dall’art. 6 del C.C.N.I. Mobilità del 08.04.2016, la cui mobilità è stata prevista su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.
Sta di fatto che al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l’a.s. 2016/2017, l’istante, che aveva richiesto l’ambito Puglia, è stata assegnata d’ufficio ad un ambito addirittura neppure richiesto (Friuli Venezia Giulia).
Di contro “altri concorrenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con posizione di gran lunga deteriore in elenco, risultavano assegnati nelle sedi indicate dall’esponente”.
La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell’effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, che il Giudice non ha potuto fare altro che riconoscere la fondatezza della pretesa della ricorrente. Non trascurabile è altresì il “pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione”.
Da oggi dunque, tutti i docenti che hanno subito un ingiusto trasferimento potranno ricorrere per poter lavorare nella sede più vicina a casa.

Gli avv.ti Berloco e Giannuzzi Cardone lanciano una nuova campagna di ricorsi, con termine adesioni fissato al 10 ottobre.
Per informazioni telefonare al 393/6393177