Il servizio militare fa punteggio, per prof e personale Ata, anche senza una nomina

Il servizio militare di leva va inserito ed è quindi valutabile in sede di aggiornamento delle graduatorie; e ciò vale anche qualora il suddetto servizio sia stato svolto in assenza di nomina. Il tutto vale – come ha evidenziato il Consiglio di Stato con la recente sentenza 7376 del 23 agosto 2022 – sia per il personale docente che per il personale Ata.

In altre parole, si pone l’esigenza di “ricompensare” chi ha svolto il servizio militare di leva quando un lavoro doveva ancora ottenerlo, avendo evidentemente dovuto rinunciare alla relativa ricerca durante il servizio prestato nelle forze armate.

PERSONALE ATA: RICORSO INDIVUDUALE PER 6 PUNTI – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA “NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA” – AL GIUDICE DEL LAVORO.

Come noto, sono state aggiornate le graduatorie di terza fascia ATA, destinate agli aspiranti alle supplenze e valide per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 (ai sensi del D.M. 50/2021). Il posizionamento in graduatoria è dipeso dal punteggio posseduto, frutto dei titoli e servizi.

Il concorso ATA terza fascia non uscirà nel 2023 ma bisogna attendere il 2024 per l’aggiornamento delle graduatorie.

Ebbene, numerosi A.T.A. – che hanno domandato la permanenza o l’inserimento nelle nuove graduatorie di III fascia, per i profili professionali interessati – hanno inserito il servizio militare di leva (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A.

Detto servizio – non prestato in costanza di nomina – è stato considerato dal Ministero quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali. Conseguenzialmente, si traduce in un punteggio ridotto, ai fini del posizionamento nelle graduatorie di terza fascia ATA, così quantificato: Punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Ben più consistente risulta il punteggio riconosciuto per il servizio militare “in costanza di nomina”, maturato quando l’interessato era “sotto contratto”, nella qualità di personale ATA, potendo fare la differenza ai fini della nomina.

In questo caso, il citato servizio militare è valutato “come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A.”: Punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Per partecipare al ricorso è necessario essere in possesso di un certificato che attesti lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio, o servizio ad esso equiparato, conseguito successivamente al titolo di accesso nelle graduatorie Ata e che il servizio sia prestato non in costanza di nomina.

A CHI È RIVOLTO IL RICORSO? 

A QUANTI HANNO DOMANDATO L’INSERIMENTO O LA CONFERMA NELLE NUOVE GRADUATORIE III FASCIA A.T.A. (TRIENNIO 2021/23) ED HANNO PRESTATO IL SERVIZIO OBBLIGATORIO MILITARE O CIVILE ASSIMILATO – DOPO AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA/QUALIFICA VALIDO PER L’ACCESSO ALLE GRADUATORIE A.T.A. – IN UN PERIODO NEL QUALE NON AVEVANO RICEVUTO ALCUNA NOMINA SCOLASTICA (IN PRATICA, DURANTE IL SERVIZIO MILITARE, GLI INTERESSATI NON AVEVANO FIRMATO ALCUN CONTRATTO DI LAVORO COME PERSONALE ATA).

COSTI?

IL COSTO DEL RICORSO INDIVIDUALE (GIUDICE DEL LAVORO) INIZIALE E’ PARI A 300,00 EURO (comprese SPESE DI FATTURAZIONE). Soltanto in caso di esito positivo del ricorso sarà richiesta una ulteriore cifra pari ad euro 350,00.

– PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO 2022, “FAMIGLIA ANAGRAFICA”, DOVESSE RAGGIUNGERE L’IMPORTO DI EURO 35.240,04, ALL’ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA), PARI AD EURO 259,00.

NB. E’ consigliabile inviare una diffida per rivendicare, in termini di ricalcolo del punteggio A.T.A., che il periodo del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo assimilato per legge), non assolto in costanza di nomina, sia considerato quale servizio effettivo reso nella qualifica ATA (punti 6 x anno). Custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC, appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ufficio Scolastico della Provincia interessata. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inviate, ai legali, anche in un secondo momento. La pec dell’Usp è reperibile sul sito dell’Ambito di riferimento.

Questo articolo ha 3 commenti.

  1. Antonio

    Salve,
    Vorrei info riguardo il ricorso per i 6 punti servizio militare per graduatorie ATA.
    La provincia dove risiedo e dove ho fatto domanda Ata è quella di Bari, vorrei sapere quale è ‘orientamento del tribunale di Bari in merito a tale ricorso e quali sono i tempi orientativamente per arrivare alla sentenza.
    Grazie

    1. Grazia Berloco

      Buonasera. Intanto deve inviare la diffida. L’orientamento in Puglia è positivo, è di qualche gg fa una sentenza del Tribunale di Foggia. Su Bari stiamo ancora attendendo. I tempi su Bari non sono brevissimi, quindi prima si deposita, prima abbiamo una data di udienza; tuttavia, quando uscirà il bando ATA terza fascia 2024 per l’ aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, possiamo procedere con un cautelare d’urgenza in corso di causa.

    2. Grazia Berloco

      Mi correggo, Bari è negativa, sono stati depositati gli appelli.

Lascia un commento