CASSAZIONE del 23.11.23: sì alla valutazione del preruolo per il superamento del vincolo sul posto di sostegno

Ordinanza della Cassazione n. 32632/2023: “Ai fini del calcolo del periodo di cinque anni di servizio effettivo di ruolo di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975, deve essere computata anche l’anzianità maturata dall’insegnante di sostegno sulla base di precedenti contratti a tempo determinato aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa”. Allegata in calce.

Con tale decisione, datata 23.11.23, la Suprema Corte conferma quanto lo studio Legale Berloco aveva sostenuto già tanti anni fa. E’ del 10 maggio 2019 l’ordinanza,  ad esempio, del Trib. del lavoro di Trani che ordinava all’amministrazione resistente “di porre in essere tutti gli atti necessari a consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune, alla stregua di docente appartenente da cinque anni al ruolo dei docenti di sostegno.

Molti docenti sono già proiettati alla presentazione della domanda di mobilità 2024/2025. Questa procedura è prevista nel mese di marzo 2024, ma sono in tanti a domandarsi quali potrebbero essere le novità rispetto gli anni passati.  

Molto probabilmente (anzi, quasi sicuramente!) verrà confermato il vincolo quinquennale sul sostegno. In tal caso, chi ha prestato servizio per almeno cinque anni (anche da precario) su sostegno deve poter partecipare alle procedure di mobilità, nei termini che verranno indicati dal Ministero. E’ illegittimo, in quanto contrasta con il divieto di discriminazione del lavoro precario imposto dalla Unione Europea, impedire ad un docente di passare dall’ insegnamento sul sostegno a quello curriculare, ignorando l’esperienza maturata durante il preruolo.

COME PROCEDERE:

È fondamentale intervenire prima della presentazione della domanda di mobilità e, pertanto, invitiamo i docenti interessati a contattare lo studio legale scrivente non appena saranno noti i dettagli delle operazioni di mobilità 2024/25. Si raccolgono fin d’ora le pre- adesioni, non vincolanti.

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