Divieto di supplenze oltre i 36 mesi del comma 131 della legge 107. Precari scuola: i nuovi esodati? Il Governo ha già stanziato fondi per risarcire i precari che si apprestano a fare ricorso e/o hanno giudizi in corso che saranno definiti con sentenze favorevoli.

Con la riforma del sistema nazionale di istruzione il Governo ha preso atto, o meglio ha ammesso, che la normativa settoriale era contraria alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE e ha proposto il limite temporale di 36 mesi ai contratti a tempo determinato.
Il comma 131 della legge 107/2015 (cd buona scuola) stabilisce, infatti, che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
Nel mirino ci sono quei due terzi degli attuali precari abilitati di II fascia d’istituto che non verranno stabilizzati col concorso e a cui, oltre a essere loro preclusa l’assunzione a tempo indeterminato, verrà presto negata loro anche la possibilità di utilizzare contratti a tempo determinato. Infatti il nuovo concorso, com’è noto, non coprirà l’intero fabbisogno, ed è altresì noto che agli insegnanti abilitati presenti in II fascia di istituto continua a essere negata la possibilità di assunzione per scorrimento di graduatoria, poiché potranno entrare in ruolo solo attraverso il concorso, mentre continuano a essere assunti a tempo determinato per svolgere lo stesso lavoro, cosa peraltro praticabile solo fino al raggiungimento dei 36 mesi di servizio.
La situazione non è rassicurante neppure per i precari della III fascia: allo scadere della graduatoria, nel 2017, la III fascia di istituto degli insegnanti precari sarà aggiornata per chi ne fa parte e chiusa a nuovi ingressi e che, in assenza di misure transitorie (la possibilità di abilitarsi), gli iscritti saranno tenuti in un limbo lavorativo, per poi essere spazzati via dal limite dei 36 mesi per il rinnovo dei contratti a tempo determinato previsto dalla legge 107.
Con la riforma il Governo ha stanziato il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi.
Una specie di ammissione di colpevolezza! Il Governo infatti è consapevole di continuare a perdere le cause dinanzi al giudice del Lavoro, e per evitare aggravi di spese causati dai ritardi nei pagamenti agli insegnanti che vincono i ricorsi, ha stanziato tali fondi.
L’invito per gli insegnanti precari è dunque quello di presentare ricorso dinanzi al giudice del Lavoro per chiedere la stabilizzazione del rapporto di lavoro, e in subordine il risarcimento del danno.
Requisiti richiesti: l’aver superato 36 mesi con contratto a t.d. con incarichi annuali, no supplenze brevi.
Per info: avv.berloco.grazia@gmail.com – tel: 0809140444 cell: 3936393177.
IMPORTANTE: LA CAMPAGNA DI ADESIONE AI RICORSI SCADE IL 30 GIUGNO