Riconoscimento dell’annualità 2013 ai fini della progressione giuridica ed economica della propria carriera.

FACCIAMO IL PUNTO.

Sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione del 11 giugno 2024 e della CdA di Firenze di n. 66 del 30 gennaio 2024 sono state numerose le sentenze che si sono pronunciate favorevolmente RICONOSCENDO L’ANNO 2013 ai fini della progressione, giuridica ed economica, tra cui il Tribunale di Bari. Difatti, con sentenza n. 1743 del 29/04/25, il GdL dott.ssa Tanzarella, richiamando sempre la pronuncia della Cassazione di cui sopra, ha accolto in pieno il nostro ricorso e ha affermato “il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione giuridica della carriera con riconoscimento dell’anno di servizio 2013 ai fini alla progressione stipendiale, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate in virtù del predetto riconoscimento, nei limiti della prescrizione quinquennale applicabile ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c.

In data 21 maggio 2025 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13618/2025, ha tuttavia stabilito che l’anzianità maturata nel 2013 deve essere riconosciuta ai soli fini giuridici, escludendo però tutti gli effetti economici, ossia non solo quelli che sarebbero scaturiti all’epoca (ossia gli scatti stipendiali che il personale avrebbe maturato nell’anno 2013) ma anche quelli presenti e perfino futuri, salva una futura ed meramente ipotetica contrattazione collettiva. Pertanto, ha respinto la richiesta di pagamento delle differenze retributive richieste dal lavoratore, ma ha ammesso quella relativa alla considerazione del 2013 per la progressione giuridica.

Pertanto, ferma restando la valutabilità di quest’anno ai fini giuridici per diversi istituti contrattuali come la mobilità, la partecipazione ai concorsi, per l’individuazione dei docenti soprannumerari nelle graduatorie interne di istituto, l’anno 2013 non può avere alcun effetto, alcuna refluenza dal punto di vista retributivo e, quindi, economico .

I Tribunali di merito hanno, pertanto, iniziato a mutare il proprio orientamento, riconoscendo e dichiarando – come ha fatto il Tribunale di Bari con sentenza n. 2786 del 30.6.25il diritto della ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell’anno di servizio 2013“.

Tuttavia, tale pronuncia, anziché definire la questione, ha dato origine a una nuova e più grave difficoltà interpretativa, che presenta i caratteri della novità e della massima importanza, e che investe un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’interesse ad agire. Difatti, se il riconoscimento “giuridico” dell’anzianità 2013 è scisso da ogni sua conseguenza “economica”, non solo attuale ma anche futura, l’utilità concreta e tangibile che il lavoratore potrebbe trarre da una sentenza di mero accertamento sarebbe ovviamente ridotta.

Certo, il riconoscimento formale dell’attività svolta nel 2013 influisce su aspetti cruciali come avanzamenti di carriera, ricostruzioni di carriera e altri diritti giuridici correlati, sulla mobilità, trasferimenti, graduatorie, partecipazione ai concorsi, ma si rende necessaria una nuova riflessione da parte della Suprema Corte per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.

Nel mentre, lo studio legale raccoglie adesioni dei docenti interessati al riconoscimento giuridico dell’anno 2013 e consiglia, in ogni caso, di diffidare il MIM in quanto, anche se oggi i Tribunali non riconoscono gli effetti economici, bloccare la prescrizione consentirebbe al docente di chiedere in futuro gli arretrati qualora la giurisprudenza tornasse favorevole sotto questo aspetto ( come è avvenuto in passato per altri istituti, ad es per la carta docente).

Per info: avv.berloco.grazia@gmail.com – Oggetto: nome e cognome diffida anno 2013

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