Docenti e ata: sì allo scatto stipendiale 2013 ai fini pensionistici e agli arretrati: come ottenerli.

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Mentre il Ministero dell’Istruzione e del Merito non riconosce ancora lo scatto stipendiale 2013 ai docenti, il Tribunale di Taranto ha aperto uno spiraglio. Con la sentenza n. 2689/2019, la prima sul tema, il giudice ha accolto il ricorso di una docente di Manduria (Ta) cessato dal servizio in data 31/08/2019, ovvero in data antecedente di soli 4 mesi a quella nella quale avrebbe maturato lo scaglione successivo nell’ambito della propria progressione stipendiale (al 31/12/2019), e ha stabilito che l’anno 2013 vale ai fini pensionistici. La sentenza, in particolare, ha accertato e riconosciuto il diritto della ricorrente a godere dei benefici economici e previdenziali relativi allo scaglione maturato “pro quota” alla data della cessazione dal servizio, quasi per intero, evitando così ripercussione sull’importo del proprio trattamento pensionistico.

Purtroppo sugli scatti di anzianità si è potuto verificare da parte dei vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni un vero e proprio accanimento, giustificato dall’ossessione del contenimento della spesa pubblica per il personale in servizio. 

Su questa materia si sono succeduti interventi diversi e con diversi strumenti normativi e contrattuali, compresi anche alcuni passi indietro che hanno permesso il recupero parziale di quanto era stata tolto. Si ricorda che il DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, (Governo Berlusconi e Ministro dell’Economia Tremonti) ha disposto il blocco degli stipendi per il personale pubblico negli anni 2011, 2012 e 2013 prevedendo espressamente il blocco delle progressioni di anzianità.  Il DL 78/2010, pertanto, ha stabilito la “non utilità” ai fini della progressione stipendiale per il personale scolastico degli anni 2010, 2011 e 2012.

Il blocco degli stipendi è stato prorogato al 2014, a seguito del DPR 122/2013, emanato in base alla spending review – Legge 135/2012, e conseguentemente è stata estesa all’anno 2013 la “non utilità” ai fini della progressione di carriera.

Già la Legge 122/2010 consentiva di recuperare l’utilità degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ai fini della progressione economica, utilizzando le risorse aggiuntive disponibili, attingendo al “fondo del 30%” costituito con i risparmi effettivamente conseguiti con la progressiva attuazione della “Riforma Gelmini” degli ordinamenti scolastici.

Infatti l’anno 2010 è stato reso, ai primi del 2011, ai dipendenti del Comparto scuola con un DM dello stesso Ministro Tremonti, che ha destinato il 30% dei risparmi certificati dal MEF a questo scopo.

Gli scatti del 2011 sono stati restituiti, invece, con il CCNL 13/3/2013 che ha utilizzato le risorse del fondo del 30% e 350 mln €, decurtati dal Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.

Gli scatti del 2012 sono stato recuperati con un’ulteriore decurtazione del MOF, di cui sono stati accantonati 463 mln € con l’Intesa Miur-OOSS del 26/11/2013, attraverso una sessione negoziale fra ARAN e OOSS.

Gli scatti del 2013 sono stati provvisoriamente “non detratti” dal D.L. 3/2014, e dovranno essere regolati attraverso un’ulteriore sessione negoziale

E’ da poco entrata in vigore la Legge 103/23, che ha convertito il decreto salva infrazioni, ma neppure questo intervento normativo ha previsto il recupero dell’anno 2013.

Al momento, conti alla mano, i dipendenti della scuola hanno un ritardo di un anno nel raggiungimento della posizione stipendiale successiva a quella in godimento.

Questo ritardo li penalizza in modo grave per la mancata maggiore retribuzione e in modo ancora più grave il personale che richiede il trattamento pensionistico o deve essere collocato in quiescenza, in quanto manca il tempo per recuperare il ritardo e si determinano effetti perversi sulla quantificazione dell’indennità di buonuscita (interamente calcolata in base all’ultima retribuzione) e sull’importo della pensione, che dipende in varia misura dall’ultima retribuzione in godimento.

In capo agli stessi si produce un danno permanente che si concreta nella irrilevanza del servizio svolto nell’anno 2013, con conseguente perdita del relativo incremento stipendiale al quale avrebbero avuto diritto mediante il ritardato passaggio alla fascia stipendiale successiva: ritardo che comporta un danno permanente nella progressione economica della loro carriera in quanto non sarà consentito maturare tre anni.

Occorre pertanto agire nei confronti dello Stato italiano per inadempimento del blocco della progressione e in ogni caso recuperare la quota di progressione stipendiale maturata, dapprima con una formale diffida, da inviare entro ottobre 2023 (il fac simile verrà inviato via mail agli interessati). Il termine non è perentorio, ma è consigliato rispettare tale data.

Per maggiori info, scrivere a ricorsi2013@gmail.com

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