Indennità per ferie non godute

Il diritto alla monetizzazione delle ferie non è una concessione, ma un preciso obbligo retributivo che viene negato nella prassi scolastica. Accogliendo le nostre argomentazioni, il Tribunale di Roma con recentissima sentenza del 5 febbraio 2026 ha riconosciuto al nostro assistito, docente con contratto al 30 giugno, ben 10.550,00 euro a titolo di indennità.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Cassazione ha ormai chiarito un principio dirimente: il docente con contratto al 30 giugno non perde il diritto all’indennità per le ferie non fruite, nemmeno se collocato in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni.

Tale diritto decade solo a una condizione: che l’Amministrazione dimostri di aver formalmente invitato il lavoratore a godere delle ferie, avvisandolo specificamente della perdita economica in caso di inerzia. In assenza di questo adempimento, il diritto alla monetizzazione rimane integro ed esigibile.

Molti docenti, pur avendo maturato tali somme nel corso degli anni, non ne hanno mai richiesto il pagamento. Riteniamo doveroso procedere alla ricognizione di queste posizioni per non lasciare che crediti legittimi cadano in prescrizione.

Chi può agire L’iniziativa è rivolta a tutto il personale docente che abbia sottoscritto contratti al 30 giugno negli ultimi 10 anni, sia che si trovi ancora in stato di precariato, sia che sia stato immesso in ruolo.

Al fine di consentire la verifica dei requisiti e per richiedere altre informazioni: avv.berloco.grazia@gmail.com

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