Cassazione Civile, sez. lav, num. 32104/22
La carta docente “dell’importo nominale di Euro 500 annui” costituisce un beneficio economico che deve essere attribuita al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. Il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l’espressa collocazione all’interno dell’area professionale del personale docente.
Il principio della Cassazione è stato recepito dai Tribunali di merito, cfr. tra tante la Corte di Appello di Roma, sent. n. 433/23, secondo cui gli educatori rientrano a pieno titolo nella categoria dei docenti, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 297/1994 e del CCNL comparto scuola.
Gli educatori potranno quindi usufruire della card annuale forti della sentenza della Cassazione Civile numero 32104/22, con la quale i giudici spiegano che svolgono la medesima funzione docente, così come del resto indicato nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Come per gli insegnanti precari, anche il personale educativo ha ora la possibilità concreta di recuperare l’assegno dell’aggiornamento degli ultimi cinque anni ricorrendo al giudice del Lavoro.
E’ importante inviare una diffida al MIM per interrompere i termini di prescrizione. Di seguito il fac simile.