TRIBUNALE DI BRINDISI sentenze n.1123 e 1145/2015: RISARCITI DUE PRECARI CON 22 E 18 MESI DI STIPENDIO LORDO

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L’abusivo ricorso al contratto a termine deve essere sanzionato”
E’ quanto stabilito con sentenza n. 1123/15 dal Trib. di Brindisi nella causa promossa da una docente precaria che ha stipulato con il Miur contratti che, complessivamente considerati, coprono un periodo superiore al limite massimo di “trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro”.

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La sanzione viene individuata in un adeguato risarcimento danni
che deve assumere i connotati di misura effettiva, adeguata e dissuasiva nei sensi indicati dalla CGUE che integri, per un verso, adeguato ristoro del danno consistente nella impossibilità di fruire di una occupazione stabile alle dipendenze della pubblica amministrazione (possibilità invece attribuita ai dipendenti di aziende private assunti a termine illegittimamente) e, per altro verso, una valida misura dissuasiva contro l’abusivo ricorso alle assunzioni a termine.
In data 7.7.15 il giudice del Lavoro D.ssa Mattei, pertanto,
accogliendo la domanda di parte ricorrente condanna il Miur al risarcimento del danno nella misura complessiva di 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presente pronunzia al saldo.
Con altra sentenza dell’ 8.7.15 n. 1145 anche il giudice dott. De Giorgi dello stesso Tribunale di Brindisi condanna il Miur al risarcimento del danno nella misura complessiva di 22 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a favore di altro docente difeso ed assistito dall’avv Berloco.